Trattato
Art. 7
Spese e traduzioni
In vigore dal 17 giu 1984
.
(Spese e traduzioni)
Lo Stato richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato richiedente ad eccezione:
a) - delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;
b) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;
c) di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all'; e
d) di tutte le spese relative al
trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-7