Trattato

Art. 7

Spese e traduzioni

In vigore dal 17 giu 1984
. (Spese e traduzioni) Lo Stato richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato richiedente ad eccezione: a) - delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti; b) degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta; c) di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all'; e d) di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all'.
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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-7

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