Trattato

Art. 3

Contenuto della richiesta

In vigore dal 17 giu 1984
. (Contenuto della richiesta) 1. La richiesta di assistenza deve indicare: a) il nome dell'autorità che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce; b) l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento; c) una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; d) il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti. 2. La richiesta dovrà contenere, per quanto possibile e necessario: a) le informazioni disponibili sull'identità e sul luogo in cui la persona ricercata può trovarsi; b) l'identità e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita; c) l'identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove; d) una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare; e) una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata; f) un elenco delle domande da porre; e g) una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta. 3. La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e alle spese cui avrà diritto la persona che è chiamata a comparire nello Stato richiedente. 4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.
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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-3

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