Trattato
Art. 2
Autorità centrale
In vigore dal 17 giu 1984
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(Autorità centrale)
1. Agli effetti del presente trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dall'Autorità centrale di ciascuna delle due Parti, contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente trattato.
2. Per la Repubblica italiana l'autorità centrale è il Ministro di grazia e giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'autorità centrale è l'attorney general.
Storico versioni
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