Trattato
Art. 5
Motivi ostativi all'esecuzione
In vigore dal 17 giu 1984
.
(Motivi ostativi all'esecuzione)
1. Lo Stato richiesto può negare assistenza nella misura in cui:
a) l'esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato richiesto;
b) la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato richiesto; o
c) la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente trattato.
2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valuterà se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni.
3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni.
4. Lo. Stato richiesto dovrà immediatamente informare lo Stato richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-5