Trattato

Art. 5

Motivi ostativi all'esecuzione

In vigore dal 17 giu 1984
. (Motivi ostativi all'esecuzione) 1. Lo Stato richiesto può negare assistenza nella misura in cui: a) l'esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato richiesto; b) la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato richiesto; o c) la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente trattato. 2. Lo Stato richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valuterà se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni. 3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni. 4. Lo. Stato richiesto dovrà immediatamente informare lo Stato richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.
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