Trattato
Art. 10
Ricerca di persone
In vigore dal 17 giu 1984
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(Ricerca di persone)
In conformità alle disposizioni del presente trattato, lo Stato richiesto farà tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-10