Trattato

Art. 15

Assunzione di testimonianza nello Stato richiedente

In vigore dal 17 giu 1984
. (Assunzione di testimonianza nello Stato richiedente) 1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato richiesto, ordinerà a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato richiesto, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento, se: a) lo Stato richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta; b) la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato richiesto; e c) l'autorità centrale dello Stato richiedente certifica che la testimonianza è rilevante e necessaria. 2. Una persona che non comparirà secondo quanto ingiuntogli, sarà passibile delle stesse sanzioni che lo Stato richiesto comma ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato richiedente.
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