Trattato
Art. 18
Sequestro e confisca di beni
In vigore dal 17 giu 1984
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(Sequestro e confisca di beni)
1. In situazioni di particolare urgenza lo Stato richiesto ha competenza a sequestrare i beni che si trovino sul proprio territorio e che siano passibili di confisca.
2. In base alle procedure giudiziarie previste dalle leggi dello Stato richiesto quest'ultimo avrà, competenza ad ordinare la confisca a beneficio dello Stato richiedente dei beni sequestrati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-18