Trattato

Art. 18

Sequestro e confisca di beni

In vigore dal 17 giu 1984
. (Sequestro e confisca di beni) 1. In situazioni di particolare urgenza lo Stato richiesto ha competenza a sequestrare i beni che si trovino sul proprio territorio e che siano passibili di confisca. 2. In base alle procedure giudiziarie previste dalle leggi dello Stato richiesto quest'ultimo avrà, competenza ad ordinare la confisca a beneficio dello Stato richiedente dei beni sequestrati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
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