Trattato
Art. 21
Denuncia
In vigore dal 17 giu 1984
.
(Denuncia)
Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente trattato mediante notifica all'altra Parte contraente e il trattato cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente trattato ed ivi apposto 1 loro sigilli.
FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il 9 novembre 1982.
Per la Repubblica italiana
CLELIO DARIDA
Per gli Stati Uniti d'America
WILLIAM FRENCH SMITH
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-21