Protocollo aggiuntivo

Art. I

In vigore dal 17 giu 1984
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO al trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973 Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderando rendere più efficace il trattato di estradizione firmato a Roma il 18 gennaio 1973 (in prosieguo chiamato "trattato"), hanno convenuto di emendare il trattato come segue: ARTICOLO I. L'articolo IX del trattato è sostituito dalle seguenti disposizioni: "ARTICOLO IX. - Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso, la parte richiesta può rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure, può consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che è stata consegnata temporaneamente dovrà essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte richiedente ed essere riconsegnata al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le Parti contraenti".
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