Art. 2

In vigore dal 17 giu 1984
Piena ed intera esecuzione è data al trattato e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all' del trattato e all'articolo II del protocollo aggiuntivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-rd-2

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