Trattato
Art. 8
Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni
In vigore dal 17 giu 1984
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(Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni)
1. Se necessario, lo Stato richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.
2. Se ritenuto necessario, lo Stato richiedente può chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno, e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.
3. Lo Stato richiedente non utilizzerà le prove ottenute, nè le informazioni dalle stesse derivanti, per motivi diversi da quelli dichiarati nella richiesta, senza previa autorizzazione dello Stato richiesto.
Storico versioni
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