Trattato

Art. 9

Restituzione di documenti, atti e prove

In vigore dal 17 giu 1984
. (Restituzione di documenti, atti e prove) A richiesta, lo Stato richiedente restituirà il più presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-9

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