Trattato
Art. 9
Restituzione di documenti, atti e prove
In vigore dal 17 giu 1984
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(Restituzione di documenti, atti e prove)
A richiesta, lo Stato richiedente restituirà il più presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-9