Trattato
Art. 4
Esecuzione di una richiesta
In vigore dal 17 giu 1984
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(Esecuzione di una richiesta)
1. L'autorità centrale dello Stato richiesto dovrà eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente. I funzionari competenti dello Stato richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta.
L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto rilascerà ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto.
Storico versioni
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