Trattato

Art. 4

Esecuzione di una richiesta

In vigore dal 17 giu 1984
. (Esecuzione di una richiesta) 1. L'autorità centrale dello Stato richiesto dovrà eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente. I funzionari competenti dello Stato richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto rilascerà ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-4

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