Trattato

Art. 1

Obbligo di concedere assistenza

In vigore dal 17 giu 1984
TRATTATO di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un trattato di mutua assistenza in materia penale, hanno convenuto quanto segue: . (Obbligo di concedere assistenza) 1. Le Parti contraenti, su richiesta ed in conformità con le disposizioni del presente trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali. 2. Tale assistenza comprenderà: a) ricerca di persone; b) notifica di documenti; c) produzione di documenti e di atti; d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro; e) escussione di testimoni; f) trasferimento di persone per rendere testimonianza; g) sequestro e confisca di beni. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato richiesto. 3. L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato richiesto abbia giurisdizione in casi simili. 4. Il presente trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorità delle Parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo