Trattato

Art. 6

Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita

In vigore dal 17 giu 1984
. (Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita) 1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovrà restituire allo Stato richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione. 2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto dovrà fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo