Trattato
Art. 6
Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita
In vigore dal 17 giu 1984
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(Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita)
1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovrà restituire allo Stato richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione.
2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto dovrà fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;224#art-t-6