AccordoTitolo II

Art. 5

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Per i lavoratori distaccati nel territorio dell'altra parte conformemente all' lettera a) della Convenzione deve essere redatto un attestato da cui risulti fino a quale data il lavoratore rimane soggetto alla legislazione della parte contraente nella quale ha sede l'impresa o viene abitualmente svolta un'attività autonoma. 2) L'attestato di cui al paragrafo 1 viene rilasciato, a richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, in Italia dalla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in Spagna dalla delegazione competente dell'Instituto nacional de prevision. 3) Nei casi previsti all', lettera a), seconda frase della Convenzione, il datore di lavoro ovvero, nel caso di attività autonoma, l'interessato, dovrà presentare una domanda all'autorità competente della parte in cui il lavoratore è distaccato o, se del caso, svolge attività autonoma, e precisamente in Italia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale; in Spagna al Ministero de sanidad y seguridad social.
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