Convenzione›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 30 lug 1982
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Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che hanno diritto a prestazioni in base alle legislazioni di sicurezza sociale elencate al precedente , le ricevono integralmente e senza limitazioni o restrizioni ovunque esse risiedano.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-5