Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 30 lug 1982
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La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-3