Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 30 lug 1982
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La norma di cui al precedente , paragrafo 2, lettera a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni:
a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede in una delle due Parti contraenti, che sia inviato nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purchè la sua permanenza nell'altra Parte non superi il periodo di ventiquattro mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di là della durata originariamente prevista ed eccedesse i ventiquattro mesi, l'applicazione della legislazione in vigore nella Parte del luogo di lavoro abituale potrà eccezionalmente essere mantenuta col consenso della Autorità competente della Parte ove ha luogo detto lavoro temporaneo.
Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano un'attività autonoma abitualmente nel territorio di una delle due Parti contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo;
b) il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia resta soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'impresa;
c) i lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazione nonché da imprese esercenti trasporto di passeggeri o merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima e da ogni altra impresa da stabilirsi successivamente mediante scambio di note, rimangono soggetti alla legislazione in vigore nella Parte in cui dette imprese hanno la sede principale.
Detti lavoratori possono tuttavia optare per l'applicazione della legislazione della Parte in cui sono occupati entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione o dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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