ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Il principio di cui all' paragrafo 2 lettera a) si applica anche ai lavoratori occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali Rappresentanze. 2) I lavoratori di cui al paragrafo I, che sono cittadini del Paese al quale appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare, possono optare una sola volta, entro il termine previsto dall'accordo amministrativo di cui all' della presente Convenzione, per l'applicazione della legislazione della Parte di cui sono cittadini o di quella della Parte · ove sono occupati. 3) I paragrafi 1) e 2) non sono applicabili agli agenti diplomatici e agenti consolari di carriera come pure ai membri del personale amministrativo, e tecnico delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-9

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