ConvenzioneTitolo III

Art. 14

In vigore dal 30 lug 1982
. I disoccupati di cui all' della presente Convenzione beneficiano, unitamente ai propri familiari, nella Parte in cui si sono recati, delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione della Parte cui spetta l'onere dell'indennità di disoccupazione, dalla istituzione della Parte in cui si sono recati, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fossero iscritti e per l'intero periodo di godimento di detta indennità.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-14

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