ConvenzioneTitolo II

Art. 10

In vigore dal 30 lug 1982
. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, eccezioni alle disposizioni degli , e 9 della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-10

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