ConvenzioneTitolo II

Art. 7

In vigore dal 30 lug 1982
1) Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo. 2) Salvo quanto disposto agli della presente Convenzione: a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente è soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente o se l'impresa o il datore di lavoro, da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell'altra Parte contraente; b) il lavoratore normalmente occupato in qualità di lavoratore subordinato sul territorio di una Parte contraente che eserciti una attività indipendente sul territorio dell'altra Parte contraente resta soggetto alla legislazione della prima Parte; c) il lavoratore occupato a bordo di una nave che batte bandiera di una Parte contraente 6 soggetto alla legislazione di tale Parte; d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione della Parte contraente alla quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono; e) il lavoratore chiamato o richiamato alle armi da una Parte conserva la qualità di lavoratore ed è soggetto alla legislazione di tale Parte; se il beneficio di tale legislazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o dopo il congedo dal servizio militare, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra Parte sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione della prima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-7

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