Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 30 lug 1982
.
Le persone alle quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate al precedente .
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-4