ConvenzioneTitolo I

Art. 1

In vigore dal 30 lug 1982
CONVENZIONE fra l'Italia e la Spagna in materia di sicurezza sociale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, E IL RE DI SPAGNA, animati dal desiderio di migliorare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, l'Onorevole Giorgio Santuz, Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, IL RE DI SPAGNA, S.E. Carlos Robles Piquer, Segretario di Stato per gli Affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono: . 1) Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: a) "Parti contraenti": la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo; b) "Legislazione": le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuna Parte contraente elencati nell' della presente convenzione; c) "Autorità competente": il Ministro, i Ministri o le Autorità superiori dalle quali dipenda la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale; d) "Istituzione": l'organismo o l'Autorità incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in una Parte contraente; e) "Istituzione competente": l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della parte contraente nella quale tale Istituzione si trova; f) "Lavoratori": le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all' della presente Convenzione; g) "Residenza": dimora abituale; h) "Soggiorno": dimora temporanea; i) "Periodi di assicurazione": periodi in cui in base alla legislazione di una Parte contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione; k) "Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennità": le prestazioni economiche così denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite; l) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari. 2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo