ConvenzioneTitolo III

Art. 15

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambe le parti contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sè e per i propri familiari dalla Istituzione del luogo di residenza e a carico di quest'ultima; 2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di una sola Parte contraente nonché i suoi familiari, che risiedono nel territorio dell'altra Parte contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questa Parte le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata; 3) Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, saranno rimborsate alla istituzione che le ha corrisposte. 4) Le disposizioni di cui all', paragrafo 1 della presente Convenzione si applicano per quanto concerne il beneficio delle prestazioni in natura anche ai titolari di pensioni o di rendita e loro familiari.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-15

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