Convenzione

Art. 20

In vigore dal 30 lug 1982
. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti delle parti contraenti ai sensi del precedente non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della parte contraente in cui il beneficiario risiede, l'istituzione competente di detta parte integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-20

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