Convenzione

Art. 22

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Se la legislazione di una parte contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l'istituzione che applica detta legislazione tiene conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra parte contraente. 2) L'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo precedente è subordinata alla condizione che l'interessato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-22

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