Convenzione

Art. 26

In vigore dal 30 lug 1982
. Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtù della legislazione di una parte contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altra parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione della parte che corrisponde le prestazioni di disoccupazione come se risiedessero sul territorio di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-26

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