Convenzione

Art. 29

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: a) che soggiornano o risiedono sul territorio della parte contraente diverso da quello in cui ha sede l'Istituzione competente, o b) che dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da questa Istituzione a ritornare sul territorio dell'altra parte contraente nella quale risiedono oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altra parte, oppure c) che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altra parte contraente per ricevervi delle, cure appropriate al loro stato, beneficiano: i) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto della Istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima Istituzione applica, come se fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita eventualmente dalla legislazione applicata dalla Istituzione competente; ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio in cui ha sede detta Istituzione. 2) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando o accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l'approvazione delle cure mediche. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio della parte contraente in cui risiede.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-29

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