Convenzione
Art. 30
In vigore dal 30 lug 1982
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L'infortunio subito da un lavoratore in una parte contraente, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altra parte, è assimilato ad infortunio sul lavoro sopravvenuto in quest'ultima parte. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nella parte ove risiede o soggiorna subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altra parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-30