Convenzione
Art. 35
In vigore dal 30 lug 1982
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Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malattia professionale, indennizzata ai sensi dell', si applicano nei suoi confronti le seguenti disposizioni:
se l'assicurato non ha esercitato ulteriormente lavorazioni suscettibili di aggravare la malattia oppure le ha esercitate nel territorio della parte in base alla cui legislazione è stato indennizzato, anche per la maggiorazione di indennizzo si applica detta legislazione;
se l'assicurato ha esercitato sul territorio dell'altra parte lavorazioni suscettibili di aggravare la malattia egli avrà diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione di questa parte con un supplemento il cui ammontare è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento se la malattia si fosse verificata in questa parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-35