Convenzione
Art. 36
In vigore dal 30 lug 1982
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In caso di aggravamento di una pneumoconiosi sclerogena che ha dato luogo alla ripartizione prevista dall', paragrafo 2, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) l'istituzione competente che ha concesso le prestazioni ai sensi dell' è tenuta ad erogare le prestazioni tenendo conto dell'aggravamento secondo la legislazione che essa applica;
b) l'onere delle prestazioni in danaro rimane ripartito tra le istituzioni che partecipano all'onere delle prestazioni precedenti nella stessa proporzione stabilita ai sensi dell', paragrafo 2.
Tuttavia se la vittima ha svolto ulteriormente un'attività che può aggravare la malattia professionale considerata, sotto la legislazione di una delle parti contraenti in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura, l'istituzione di questa parte sostiene l'intero onere delle prestazioni in denaro corrisposte per l'aggravamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-36