Convenzione›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 30 lug 1982
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Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuna parte contraente possono rivolgersi direttamente alle autorità od istituzioni competenti dell'altra parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini della propria parte, e possono rappresentarli senza speciale mandato.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-41