Convenzione›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 30 lug 1982
.
Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti si prestano reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altra parte, del tramite delle autorità diplomatiche e consolari di tale parte.
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