Convenzione›Titolo IV
Art. 43
In vigore dal 30 lug 1982
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Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione.
Esse possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-43