Convenzione›Titolo IV
Art. 47
In vigore dal 30 lug 1982
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Le Autorità competenti delle due parti si comunicano tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all', nonché le disposizioni prese unilateralmente per l'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-47