ConvenzioneTitolo IV

Art. 52

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Per i diritti maturati anteriormente si applicano le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Spagna del 20 luglio 1967. 2) La presente Convenzione si applica altresì alle domande in corso di definizione alla data della sua entrata in vigore per le prestazioni dovute a partire da tale data, qualora ne derivi per l'interessato un trattamento più favorevole. 3) Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù della presente Convenzione anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua entrata in vigore. 4) Saranno presi in considerazione ai fini della presente Convenzione, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. 5) Qualora le domande di prestazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione abbiano dato luogo, per insufficienza dei periodi di assicurazione all'erogazione di una somma forfettaria, il beneficiario può chiedere una revisione del trattamento corrispostogli se con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione soddisfa alle condizioni richieste per ottenere una pensione.
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