Accordo›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 30 lug 1982
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Le istituzioni competenti all'applicazione del presente Accordo sono:
a) nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di sicurezza sociale competenti per particolari categorie di lavoratori:
1) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e le prestazioni familiari;
2) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;
3) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
b) nello Stato spagnolo:
1) per le situazioni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità permanente, morte e sopravvivenza, nonché vecchiaia, le singole Mutualidades Laborales;
2) per l'assistenza sanitaria e le prestazioni economiche per incapacità lavorativa temporanea e invalidità temporanea derivante da malattia comune o infortunio non professionale, per le prestazioni familiari e di disoccupazione, nonché per le singole situazioni ed eventi protetti dai regimi speciali relativi ai lavoratori dell'agricoltura e dei servizi domestici; l'Instituto nacional de prevision (INPS);
3) per la protezione dei lavoratori marittimi, l'Instituto social de la marina.
Storico versioni
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