Art. 2
AccordoTitolo I

Art. 2

77 / 95
In vigore dal 30 lug 1982
. Le istituzioni competenti all'applicazione del presente Accordo sono: a) nella Repubblica italiana, oltre agli organismi di sicurezza sociale competenti per particolari categorie di lavoratori: 1) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e le prestazioni familiari; 2) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e per la maternità; 3) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. b) nello Stato spagnolo: 1) per le situazioni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, invalidità permanente, morte e sopravvivenza, nonché vecchiaia, le singole Mutualidades Laborales; 2) per l'assistenza sanitaria e le prestazioni economiche per incapacità lavorativa temporanea e invalidità temporanea derivante da malattia comune o infortunio non professionale, per le prestazioni familiari e di disoccupazione, nonché per le singole situazioni ed eventi protetti dai regimi speciali relativi ai lavoratori dell'agricoltura e dei servizi domestici; l'Instituto nacional de prevision (INPS); 3) per la protezione dei lavoratori marittimi, l'Instituto social de la marina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-2