Accordo›Titolo III
Art. 7
In vigore dal 30 lug 1982
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1) Per beneficiare delle disposizioni dell' della Convenzione il lavoratore è tenuto a presentare alla istituzione competente un attestato dal quale risultino i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altra parte contraente. Se il lavoratore non è in grado di presentare tale attestato, l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni è tenuta a richiederlo all'organismo assicuratore dell'altra parte.
2) L'attestato di cui al paragrafo i del presente articolo è rilasciato su domanda dell'interessato:
in Italia: dalla competente Sede provinciale dell'INAM;
in Spagna: dalla Delegazione provinciale competente dell'Instituto Nacional de Prevision.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-7