AccordoTitolo III

Art. 8

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Per beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) della Convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare alla istituzione del luogo di soggiorno un attestato che certifichi il suo diritto alle prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dall'istituzione competente su richiesta del lavoratore prima che questi lasci il luogo di residenza, indica la durata massima di concessione delle prestazioni quale è prevista dalla legislazione della parte competente. 2) L'attestato è rilasciato a richiesta dell'assicurato: in Italia: dalla competente Sede provinciale dell'INAM; in Spagna: dalla Delegazione provinciale competente dell'Instituto Nacional de Prevision. 3) Se il lavoratore non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno si rivolge per ottenerlo alle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). 4) Nel caso in cui sia necessario un ricovero in ospedale l'istituzione del luogo di soggiorno comunica entro tre giorni dalla data in cui ne ha notizia all'istituzione competente la data di entrata in ospedale, la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-8

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