Accordo›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 30 lug 1982
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1) Per esercitare il diritto di opzione previsto dall' paragrafo 2 della Convenzione, l'interessato deve presentare la sua richiesta, informandone nel contempo il datore di lavoro,
in Italia: alla competente sede locale dell'INAM;
in Spagna: alla Delegazione provinciale competente dell'Istituto nacional de prevision.
2) Il diritto di opzione deve essere esercitato entro 6 mesi dalla data in cui il lavoratore è stato assunto presso l'Ufficio diplomatico o consolare ovvero è entrato al servizio personale di agenti di tali uffici. L'opzione decorre dalla data di entrata in servizio.
3) Da coloro che alla data di entrata in vigore della convenzione siano già stati assunti presso l'uffizio diplomatico o consolare ovvero siano entrati al servizio personale di agenti di tali uffici, l'opzione andrà esercitata entro 6 mesi dalla predetta data ed avrà effetto dalla data medesima.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-6