AccordoTitolo I

Art. 1

In vigore dal 30 lug 1982
ACCORDO amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL RE DI SPAGNA in applicazione di quanto disposto dall' della Convenzione firmata in data odierna tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo in materia di sicurezza sociale, che successivamente verrà denominata con il termine di "Convenzione" hanno convenuto di concludere un accordo amministrativo per la sua applicazione e, a tal fine, hanno nominato i loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'Onorevole Giorgio Santuz, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri IL RE DI SPAGNA S.E. Carlos Robles Piquer, Segretario di Stato per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono: . Ai fini dell'applicazione del presente accordo amministrativo: 1) il termine "Convenzione" designa la Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo; 2) il termine "Accordo" designa il presente accordo amministrativo; 3) il termine "Organismo di collegamento", designa l'Organismo incaricato di individuare le istituzioni competenti, facilitarne i rapporti, provvedere allo scambio delle informazioni fra le stesse, nonché fornire agli interessati ogni notizia utile circa i diritti ed obblighi derivanti dalla Convenzione. I rispettivi Organismi di collegamento saranno designati dalle autorità competenti delle parti contraenti; 4) i termini definiti dall' della Convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-1

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