Convenzione›Titolo IV
Art. 53
In vigore dal 30 lug 1982
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1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
2) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati e sostituirà a tutti gli effetti la Convenzione fra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale firmata a Madrid il 20 luglio 1967.
3) La presente Convenzione avrà la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da notificare almeno sei mesi prima della scadenza.
4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni delle due parti contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.
5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi complementari da stipularsi.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme.
FATTO a Madrid, il 30 ottobre 1979, in duplice originale in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana
GIORGIO SANTUZ
Per lo Stato Spagnolo
CARLOS ROBLES PIQUER
Storico versioni
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