ConvenzioneTitolo IV

Art. 51

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) L'Istituzione di una parte contraente debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altra parte in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella propria valuta. 2) Nel caso che nell'una e nell'altra parte vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra parte.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-51

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