AccordoTitolo III

Art. 10

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell', paragrafo 1, lettera ii) della Convenzione, il lavoratore è tenuto a rivolgersi, entro tre giorni dall'inizio della incapacità al lavoro, alla Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza presentando un certificato di incapacità al lavoro rilasciato dal medico curante. 2) L'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza procede, non appena possibile, al controllo medico del lavoratore come se si trattasse di un proprio assicurato. Il rapporto medico di controllo, che indica in particolare la durata probabile della incapacità al lavoro, è trasmesso immediatamente all'Istituzione competente; tale Istituzione comunica senza indugio alla Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza la misura o la durata massima delle prestazioni in denaro. 3) L'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, non appena constatato che il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro, avverte immediatamente il lavoratore stesso nonché l'Istituzione competente, indicando la data dalla quale ha termine l'incapacità lavorativa. Se l'incapacità al lavoro dovesse comunque prolungarsi oltre il periodo già stabilito, l'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza dovrà trasmettere senza indugio all'Istituzione competente una apposita comunicazione con l'indicazione dell'ulteriore prevedibile durata della incapacità stessa. 4) L'Istituzione competente conserva comunque la facoltà di far procedere al controllo del lavoratore da parte di un medico di sua scelta. 5) Le prestazioni in denaro sono erogate al lavoratore direttamente dalla Istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest'ultima Istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione della parte competente.
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