AccordoTitolo III

Art. 14

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Per la concessione delle prestazioni di cui all' della Convenzione, elencate nell'allegato n. 1 del presente accordo, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza avverte preliminarmente l'istituzione competente di qualsiasi decisione relativa alla concessione stessa. 2) Qualora dette prestazioni debbano essere fornite in via di assoluta urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone senza indugio l'istituzione competente.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-14

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