Accordo

Art. 19

In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano beneficiare delle prestazioni in conformità dell' della Convenzione, dovranno presentare una domanda all'Istituzione competente dell'una o dell'altra parte contraente, nella forma prescritta dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente presso la quale viene presentata la domanda stessa. 2) La data nella quale è stata presentata la domanda presso la Istituzione competente di una parte contraente, in conformità al paragrafo 1), sarà considerata in ogni caso come data di presentazione presso le Istituzioni competenti di entrambi le parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo