Accordo
Art. 21
In vigore dal 30 lug 1982
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1) L'Istituzione competente che ha ricevuto la domanda compilerà il formulario di cui all'articolo precedente, inviando due esemplari dello stesso all'Ufficio di collegamento o all'Istituzione competente, secondo il caso, dell'altra parte contraente.
2) L'invio dei formulari all'Istituzione spagnola competente sarà effettuato in ogni caso per il tramite dell'organismo di collegamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-21